Statuto

PARTE PRIMA
COSTITUZIONE - SEDE - FINALITA'
Art. 1 – Costituzione – Sede
E’ costituita l’Associazione Ragionieri d’Abruzzo.
La sede dell’Associazione è fissata a Teramo, Viale Bovio, presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vincenzo Comi".
Il Consiglio direttivo potrà trasferirla in altro luogo, purché nella Regione Abruzzo; potrà istituire sedi secondarie, sezioni o delegazioni anche altrove e chiuderle.
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e svolge la sua attività al di fuori di ogni influenza di partito e/o movimento politico. Potrà aderire ad Enti, Istituzioni e Organizzazioni Nazionali ed Internazionali operanti nella medesima area d’interesse.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione è costituita per ereditare e conservare la storia dei Collegi dei Ragionieri d’Abruzzo. Le sue finalità sono:
a) perpetuare nel tempo il titolo di “Ragioniere”;
b) promuovere, diffondere e sviluppare lo studio  della “Storia della Ragioneria” negli Istituti Tecnici Commerciali;
c) avviare e mantenere relazioni con le Università abruzzesi per la promozione, diffusione e sviluppo di progetti finalizzati ad accrescere e migliorare il livello delle conoscenze tecnico - professionali dei Ragionieri, anche dopo il conseguimento del  diploma;
d) tutelare la libera professione di Ragioniere promovendone e diffondendone l’immagine nei suoi risvolti etici, morali e deontologici; suggerire norme di comportamento per garantire la trasparenza e lo sviluppo della professione; promuovere ogni iniziativa per l’affermazione e conservazione dei diritti e delle prerogative spettanti ai Ragionieri liberi professionisti;

e) intraprendere ogni azione tendente a favorire la partecipazione diretta o indiretta degli Associati  nelle scelte di politica economica e sociale del Paese;
f) costituire ed organizzare le opportune strutture per agevolare l’inserimento e la presenza dei giovani Ragionieri nel mondo del lavoro e nella libera professione;
g) sviluppare i rapporti con altre organizzazioni  a carattere economico giuridico, e con eventuali adesioni a strutture interprofessionali, nonché con organismi rappresentativi dell’imprenditoria e delle forze lavoro;
h) individuare gli strumenti per l’aggiornamento professionale coerenti con l’evoluzione scientifica e tecnologica;
i) rappresentare gli Associati nelle trattative e nella stipulazione di contratti collettivi e nelle controversie in materia di lavoro, nonchè avanti agli organi di Stato, Enti pubblici ed altre Associazioni Sindacali sia in sede provinciale che, su delega, in sede regionale, interregionale e nazione;
j) l’assunzione di qualsiasi iniziativa atta a promuovere diffondere e sviluppare gli studi in materia economica e finanziaria, commerciale di ragioneria, fallimentare e tributaria, ed ogni altra materia ritenuta di interesse, promovendo  a tale scopo convegni, congressi, incontri, seminari, corsi di formazione e simili, o aderendo a quelli promossi da altre organizzazioni di esercenti professioni economico – giuridico – amministrative.
Per raggiungere le proprie finalità, e assolvere tutti i compiti e funzioni, l’Associazione potrà eventualmente adeguare la propria veste giuridica, in conformità a leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità.
 
PARTE SECONDA
STRUTTURA ASSOCIATIVA
Art. 3 – Associati

3.1 ISCRIZIONE
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Associati:
a) Associati fondatori;
b) Associati ordinari;
c) Associati onorari.
Sono considerati Associati fondatori coloro che hanno origine all'Associazione e che risultano dall'atto costitutivo della stessa.
Inoltre partecipano di diritto all’Associazione, quali Associati fondatori, tutti i Ragionieri già iscritti all’Albo o all’Elenco dei rispettivi Collegi dei Ragionieri Commercialisti d’Abruzzo aderenti alla costituzione dell’Associazione.
Per mantenere tale qualifica essi dovranno confermare la propria volontà di partecipare all’Associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 31 (trentuno) marzo del 2008 (duemilaotto).
Trascorso tale termine perderà tale qualifica l’Associato che non avrà confermato la propria volontà di partecipazione all’Associazione.
Partecipano di diritto all’Associazione, quali associati ordinari, tutti i Ragionieri che si diplomeranno a far data dall’anno scolastico 2007-2008.
Per mantenere tale qualifica essi dovranno confermare la propria volontà di partecipare all’Associazione a mezzo lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dal conseguimento del diploma.
Trascorso tale termine perderà tale qualifica l’Associato che non avrà confermato la propria volontà di partecipazione all’Associazione.
Possono aderire, altresì, all’Associazione, quali associati ordinari, tutti coloro che in possesso del diploma di Ragioniere, conseguito in uno qualsiasi degli Istituti Tecnici commerciali d’Abruzzo, ne facciano, in qualsiasi momento, apposita domanda.
Il Consiglio Direttivo può consentire l’adesione, nella categoria degli “Associati onorari”, a persone che hanno svolto o svolgono attività ritenute interessanti per le finalità dell’Associazione.
Gli Associati onorari non hanno alcun diritto di voto nelle Assemblee.
Il Consiglio Direttivo potrà emanare apposito regolamento per disciplinare ulteriormente dette categorie.
La domanda d’iscrizione all’Associazione , che presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto, dovrà essere diretta al Consiglio Direttivo.

3.2 CESSAZIONE
L’Associato perde tale qualifica per:
a) dimissioni o recesso;
b) morosità o indegnità.
La cessazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei casi di presunta indegnità deve essere richiesto, prima della pronuncia di esclusione, il parere vincolante del Collegio dei Probiviri. La cessazione fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche in seno all’Associazione.
Gli Associati che intendono recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta almeno un mese prima del termine dell’esercizio finanziario per il quale non intendono rinnovare l’adesione.
3.3 QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è rappresentata dal contributo annuo richiesto secondo l’ammontare e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, in caso di decesso dell'associato è da intendersi acquisito dall’Associazione a titolo definitivo, senza diritto di restituzione agli eredi o aventi causa e non è rivalutabile.


PARTE TERZA
ORGANI

Art. – 4 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a.)  l’Assemblea;
b.) Il Consiglio Direttivo;
c.) Il Presidente;
d.) Il Segretario;
e.) Il Tesoriere
f.) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g.) Il Collegio dei Probiviri.

Art. – 5 Assemblea
5.1 FUNZIONI
Le funzioni dell’Assemblea sono:
a) stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento delle finalità e l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 2 (due);
b) accettare e vigilare che il Consiglio Direttivo provveda all’attuazione degli indirizzi generali come individuati;
c) approvare il rendiconto ed il preventivo patrimoniale, economico e finanziario dell’Associazione;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
e) eleggere, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
f) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

5.2 CONVOCAZIONE
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e/o dal Segretario, mediante avviso spedito per posta ordinaria o per fax o  anche per via e-mail o per pubblicazione su giornali locali o riviste di categoria, da inviarsi a tutti gli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e contenente:  
1. l’ordine del giorno;
2. la data, l’ora ed il luogo della riunione;
3. gli stessi elementi di cui ai punti 1 (uno) e 2 (due) per la eventuale Assemblea in seconda convocazione.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo oppure quando venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati i quali dovranno precisare gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo ultimo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

5.3 COSTITUZIONE
Ogni Associato appartenente alle categorie con diritto i voto, ed in regola con il pagamento delle quote alla data di convocazione dell’Assemblea, ha diritto ad un voto e non può rappresentare, per delega scritta, più di cinque Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall’assemblea.
Essa è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli Associati  in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.
L’Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno indicato per la prima convocazione purché tra le due convocazioni sia decorso il tempo minimo di 3 (tre) ore.
L’Assemblea delibera a semplice maggioranza, salvo per il caso di modifica dello statuto; in questo ultimo caso la modifica è validamente deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dall’Assemblea e le delibere regolarmente assunte vincolano tutti gli Associati ancorché assenti e/o dissenzienti; delle stesse sarà redatto apposito verbale che firmato dal Presidente e dal Segretario, nel caso di loro mancato intervento da altri due Associati che saranno designati dall’Assemblea tra i presenti più anziani di età, a svolgere tali funzioni, verrà trascritto nel libro da conservarsi agli atti dell’Associazione.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

6.1 COMPOSIZIONE
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da sette  componenti,  eletti dall’Assemblea. Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea,  nomina al suo interno  il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

6.2 FUNZIONI
Le funzioni del Consiglio direttivo sono:
a) dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;
b) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale nonché il preventivo annuale;
c) determinare  l’ammontare delle quote associative per ciascuna categoria di Associati;
d) deliberare l’assunzione ed il licenziamento del personale dipendente dell’Associazione, nonché fissarne l’inquadramento giuridico ed il relativo trattamento economico;
e) attuare anche con deleghe a persone estranee al Consiglio direttivo, tutte le azioni  che saranno ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 (due), secondo gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea ;
f) presentare all’Assemblea il resoconto dell’attività generale attuata secondo gli indirizzi deliberati;
g) accettare le decisioni come previsto dall’art. 3 (tre), previo accertamento dei requisiti richiesti; prendere atto del loro recesso e pronunciare l’esclusione per morosità o per indegnità come previsto dall’art. 3.2 (tre punto due);
h) stabilire eventuali altre categorie di Associati alle condizioni che riterrà necessarie ed opportune determinare, fissandone il contributo annuo;
i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione che non siano di competenza esclusiva dell’Assemblea;
j) nominare i componenti degli organismi previsti dagli statuti di corrispondenti organizzazioni locali, regionali, interregionali, nazionali ed internazionali cui aderisce.
Il Presidente assume la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

6.3 CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e, in caso di  impedimento, del Vice Presidente o del Segretario. Può altresì essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione del Consiglio direttivo è fatta mediante avviso da spedirsi con lettera semplice, via fax o con e-mail o per convocazione ciclica prestabilita, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire anche mediante invio di telegramma o telefax e per e-mail almeno due giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità,  prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo saranno valide anche in caso di convocazione telefonica qualora vi partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e la maggioranza dei presenti non si opponga sugli argomenti da deliberare.
6.4 DIMISSIONI – COOPTAZIONE – DECADENZA
Se per qualsiasi motivo, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea la quale potrà ratificarne la nomina o sostituirli con altri.
Se viene meno un terzo dei componenti eletti, il Consiglio direttivo rimasto in carica, convoca l’assemblea entro 30 (trenta) giorni per la nomina del nuovo Consiglio.
I componenti del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle adunanze, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 7 – Il Presidente
Il Presidente, rappresentante legale dell’Associazione a tutti gli effetti di legge, ne ha la firma impegnando la stessa nei limiti del mandato conferitogli dal presente Statuto e dalle delibere del Consiglio Direttivo.
Nell’assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente e, in assenza, dal Tesoriere.
Sono compiti del  Presidente:
a. presiedere l’Assemblea  e convocare  il Consiglio Direttivo;
b. attuare le direttive ed i programmi deliberati dal Consiglio Direttivo;
c. curare l’osservanza della disciplina associativa;
d. rappresentare l’Associazione nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e con le altre Organizzazioni di Categoria italiane e straniere;
e. esercitare tutte le altre funzioni demandategli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, adottare i principali e improrogabili provvedimenti di competenza di quest’ultimo, salvo ratifica alla sua prima riunione successiva;
f. compiere quant’altro previsto dal presente Statuto.

Art. 8 – Il Segretario
Il Segretario promuove, coordina ed attua l’attività dell’Associazione secondo le direttive  del Consiglio direttivo. Nell’espletamento del suo carico il Segretario può avvalersi della collaborazione di altri Associati prescelti anche al di fuori del Consiglio direttivo, previo benestare del Consiglio direttivo stesso.
In tali casi i collaboratori del Segretario possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, ogni qual volta saranno trattati gli argomenti inerenti al mandato loro affidato.
Il Segretario rappresenta l’Associazione nei confronti degli Associati e dei terzi nell’ambito delle sue funzioni.

Art. 9 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali e degli eventuali proventi e procede ai pagamenti su mandato del Presidente o, in sua assenza su mandato del Vice Presidente; tiene i registri di amministrazione e le scritture contabili e ne conserva la documentazione.
Provvede altresì alla compilazione dei rendiconti patrimoniali, economici e finanziari con le periodicità richieste dal Consiglio direttivo. La firma per i depositi e versamenti, per i pagamenti e per i prelievi bancari spetta disgiuntamente al Presidente ed al Tesoriere.
Per i rapporti conseguenti ad una eventuale accensione di un conto corrente postale, il Presidente potrà designare anche un altro componente del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti e composto da  tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea degli Associati.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del collegio dei Revisori del Conti viene nominato dell’Assemblea e, ove questa no vi abbia provveduto, dagli stessi membri del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare collegialmente e/o singolarmente le entrate, le spese e la gestione dei fondi ed il patrimonio dell’Associazione e che tutti gli atti amministrativi siano conformi allo Statuto ed alle delibere degli Organi dell’Associazione stessa.
Ha altresì il compito di partecipare all’esame ed alla discussione del bilancio preventivo annuale e di quello consuntivo e di redigere, prima dell’Assemblea che deve approvarli, una relazione su bilanci stessi.
I membri del collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche al di fuori degli Associati.
Un componente del Collegio è scelto dall'Assemblea nell'ambito dei Dirigenti degli Istituti Tecnici Commerciali d’Abruzzo.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La risoluzione di tutte le controversie comunque derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazioni prese dai competenti Organi dell’Associazione, deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza e definitivamente quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo dell’Associazione contro la quale si ricorre, ovvero entro 30 (trenta) giorni dall’avvenimento del fatto che dà luogo al ricorso stesso.Il ricorso non ha effetto sospensivo e, se accolto, non dà luogo a risarcimento di danni.
Per le controversie tra gli Associati relative alla applicazione o alla interpretazione del presente statuto, gli stessi  rinunciano esplicitamente ad adire l’autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza.
La decisione del Collegio dei probiviri è  inappellabile  e obbligatoria. L’Associato che non si adegua al lodo dei Probiviri può essere radiato dall’Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

PARTE QUARTA
IL  PATRIMONIO

Art. 12 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi degli Associati, dai proventi delle manifestazioni di aggiornamento tecnico professionale e da altri eventuali proventi e/o lasciti di terzi che il Consiglio direttivo può accettare, solo con il voto favorevole del Collegio dei revisori dei conti.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto dell’Associazione sarà devoluto ad opere culturali attinenti la professione di Ragioniere, demandando fin da ora la destinazione dello stesso alla volontà dell’Assemblea degli associati.

PARTE QUINTA
ESERCIZIO SOCIALE – RIMBORSI SPESE – RINVII

Art. 13 – Esercizio Finanziario
L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).
Art. 14 – Rimborsi spese
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, salvo titolo a rimborso delle spese sostenute nell’espletamento di funzioni  attinenti le stesse.
Art. 15 – Rinvio alle leggi
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni di leggi regolanti la materia.